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I. RAGIONE SOCIALE, SEDE,
SCOPO
Articolo
1
Sotto la denominazione "Società Veterani Pompieri di Lugano
e Dintorni" il 17 marzo
1942 venne fondata a Lugano una società apolitica e aconfessionale, avente lo
scopo di raggruppare tutte quelle persone che appartennero quale membro attivo
ad un Corpo Pompieri e, di promuovere e mantenere lo spirito di collegialità,
camerateria, concordia e solidarietà fra i soci e le sezioni consorelle del
Cantone. La Società non persegue fini di lucro.
Articolo
2
La Società ha sede a Lugano presso la
Caserma Civici
Pompieri e ha durata illimitata.
II.
MEMBRI
Articolo
3
Possono aderire alla Società, senza alcun diritto di voto,
in qualità di soci sostenitori o simpatizzanti:
- le persone di ambo i sessi estranei all'attività
pompieristica ;
- le società ed altri enti aventi altre
attività.
Si acquista la qualità di socio con una richiesta
scritta.
Si perde la qualità di socio
a) con una dichiarazione scritta di
recesso
b) per le persone giuridiche con lo scioglimento delle
stesse
c) con l'esclusione da pronunciarsi dal Comitato direttivo
quando un socio faccia atti contrari al fine della Società.
Il socio espulso ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea Generale.
d) per radiazione a seguito del mancato pagamento di più
tasse annuali
e) per decesso.
Articolo
4
L'Assemblea Generale, su proposta del Comitato direttivo,
può nominare soci onorari, quelle persone che cooperano tanto moralmente quanto
materialmente allo sviluppo della società.
Articolo 5
La tassa sociale è fissata dall’Assemblea per tutti i soci
ad eccezione di quelli onorari che ne sono esenti.
III.
ORGANIZZAZIONE
Articolo
6
Gli organi della Società sono:
a) l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci
b) il Comitato direttivo
c) i revisori dei conti
Assemblea Generale Ordinaria
Articolo 7
Sono di competenza dell'Assemblea
Generale:
a) l'approvazione e la modifica dello
statuto
b) la nomina del presidente e dei membri del Comitato
direttivo direttivo
c) la nomina dei revisori dei conti
e) la nomina di soci onorari su proposta del Comitato
direttivo direttivo
f) la decisione sullo scioglimento della
società.
Articolo
8
L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata una volta
all'anno in primavera. La convocazione di un' Assemblea straordinaria
può essere richiesta dal Comitato direttivo o da almeno 2/3 dei soci aventi
diritto di voto.
Articolo 9
Ogni socio, che non sia sostenitore o simpatizzante, ha
diritto a un voto. Ogni socio può farsi rappresentare, mediante procura scritta,
da un altro socio. Nessuno può rappresentare più di un socio.
Articolo
10
L'Assemblea Generale Ordinaria , in occasione delle nomine
statutarie, designa un presidente del giorno e due scrutatori. Il segretario
redige il verbale. Le votazioni avvengono per alzata di mano e le delibere
dell'Assemblea sono valide tenendo conto della maggioranza, qualunque sia il
numero dei soci presenti.
Comitato
direttivo
Articolo
11
Il Comitato direttivo si compone da 6 a 9 membri, nominati
dall'Assemblea Generale per la durata di 3 anni e sono rieleggibili La
designazione delle cariche, a parte quella del presidente, avviene all'interno
del Comitato direttivo stesso.
Il Comitato direttivo è composto da:
1. presidente
1. vice presidente
1. segretario
1. tesoriere
membri (max 5)
La carica di segretario e di tesoriere può essere assunta
dalla medesima persona.
L’alfiere e il vice alfiere non fanno parte del Comitato
direttivo direttivo, ma possono essere convocati alle
riunioni.
Articolo
12
Il presidente o in mancanza di questo, il vice-presidente
con il segretario rappresenta la società davanti a terzi e firmano validamente
gli atti sociali. Il tesoriere amministra i fondi della società e tiene la
contabilità.
Revisori
Articolo
13
L'Assemblea Generale nomina per la durata di 3 anni due
revisori. Quali revisori possono essere designati anche non soci o una società
fiduciaria.
IV.
FINANZE
Articolo
14
I revisori devono verificare i conti della società in
ossequio alle disposizioni legali e darne rapporto scritto all'Assemblea
Generale.
Articolo
15
La società fa fronte ai suoi impegni
mediante:
a) le tasse sociali
b) i contributi di terzi e proventi
diversi
c) gli interessi sul capitale.
Articolo
16
Per obblighi della società risponde solamente il capitale
sociale, restando perciò esclusa ogni responsabilità individuale di ogni membro
del Comitato direttivo.
Articolo
17
Ai membri del Comitato direttivo, alfiere, vice alfiere, o
soci, incaricati di rappresentare ufficialmente la società, sarà corrisposta
un’idennità adeguata alle spese sopportate.
V. SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE
Articolo
18
Lo scioglimento o fusione con altre società a scopo similare
può essere deciso solo dall'Assemblea Generale Ordinaria, o da un'assemblea
straordinaria e necessitano i 2/3 dei voti dei soci aventi diritto di
voto.
In caso di scioglimento della società il capitale sociale
viene consegnato al Comando dei Civici pompieri di Lugano e resterà di sua
proprietà se nel termine di due anni non si costituisse un'altra società avente
i medesimi scopi di quella sciolta.
VI. TITOLO
FINALE
Le convocazioni ai soci e gli inviti per l'Assemblea
Generale Ordinaria avvengono a mezzo lettera semplice spediti almeno 15 giorni
prima.
Il vessillo in dotazione alla societé dovrà presenziare a
manifestazioni ufficiali, onoranze funebri dei soci e ad altre eventuali
richieste.
Il presente statuto abroga e sostituisce quello precedente
ed è stato accettato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci tenutasi il 23
aprile 2006 a Paradiso.
Il
Presidente Rinaldo Kümin
Il
Segretario Franco Fedele
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